al servizio delle associazioni

Assicurazioni

L’associazione deve chiarire di sua iniziativa quali assicurazioni è tenuta a stipulare: assicurazione responsabilità civile, assicurazione di cose, assicurazione contro gli infortuni e assicurazioni sociali.

Nell’eventualità che l’associazione arrechi danni a terzi, è assolutamente opportuno stipulare un’assicurazione responsabilità civile. Questa assicurazione tutela l’associazione ad es. anche dalle pretese ingiustificate.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

Un’associazione che è anche un datore di lavoro (ossia ha dipendenti stipendiati) deve versare i contributi all’assicurazione sociale (AVS, AI, AD, LPP e AINF) per i suoi collaboratori. In caso contrario, la direzione può essere chiamata a rispondere e, nel peggiore dei casi, obbligata a pagare, se il patrimonio dell’associazione non è in grado di coprire gli scoperti e la direzione è colpevole dei mancati versamenti.

Se ha una sede aziendale o un ufficio o se impiega alcuni lavoratori dipendenti, l’associazione è un datore di lavoro. La direzione assume il ruolo di datore di lavoro. Deve osservare le disposizioni legali del diritto del contratto di lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. La gestione del personale spetta all’ufficio del personale o è assunta dalla direzione dell’azienda o della sede aziendale. La direzione rimane tuttavia responsabile del piano per il personale, della gestione del controllo degli impiegati con mansioni direttive.

È importante chiarire quali assicurazioni vanno stipulate per quali associazioni: assicurazione responsabilità civile, assicurazione di cose, assicurazione contro gli infortuni e assicurazioni sociali. Nell’eventualità che l’associazione possa arrecare danni a terzi, è opportuno stipulare un’assicurazione responsabilità civile. L’assicurazione tutela l’associazione anche dalle pretese ingiustificate.

Domanda

Siamo una piccola associazione sportiva con un budget limitato. Dobbiamo stipulare un'assicurazione contro gli infortuni per i nostri allenatori?

La risposta

Dal 1° luglio 2024, in Svizzera le associazioni sportive con atleti e allenatori che percepiscono un reddito annuo non superiore ai due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua AVS saranno esentate dall’obbligo di assicurarli contro gli infortuni. Nel 2024 ciò corrisponde a un salario lordo di 9800 franchi. Un eventuale infortunio sarà coperto dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore di lavoro principale o dall'assicurazione contro gli infortuni della cassa malati. 

Questa disposizione derogatoria si applica se nessuna persona appartenente alle categorie professionali menzionate percepisce un reddito annuo superiore. Laddove una di queste percepisca un reddito superiore a 9800 franchi all’anno, tutti gli atleti e gli allenatori devono essere assicurati. La situazione rimane invariata per tutti gli altri lavoratori (personale di servizio, addetti alle pulizie ecc.), che restano soggetti all’obbligo assicurativo secondo la legge federale contro gli infortuni (LAINF). Ciò significa che questi lavoratori devono essere assicurati contro gli infortuni, se guadagnano più di 2300 franchi all'anno. 
 

Per tutelarsi da indesiderate perdite patrimoniali dovute al risarcimento danni, a seconda del rischio e del campo di attività è opportuno stipulare un’assicurazione responsabilità civile. Alcune compagnie di assicurazione offrono condizioni speciali per le associazioni.