Separazione dei poteri
Nelle associazioni esistono vari livelli di responsabilità:
Quale organo supremo, l’assemblea dei soci incarica la direzione di adempiere lo scopo sociale, nonché di sviluppare, monitorare e applicare la strategia. La direzione si assume personalmente l’applicazione della strategia, oppure la delega al segretariato o all'azienda.
La separazione dei poteri esige che le competenze, e di conseguenza il potere, siano distribuiti su diversi organi. I vari organi si controllano reciprocamente e nessuno può decidere per tutti gli altri.
È opportuno che gli impiegati o i mandatari siano rappresentati nella direzione solo con voto consultivo.
Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.
Con corporate govervance si intendono i principi per un’adeguata gestione aziendale, le linee guida per il corretto comportamento e l’operato del comitato direttivo nei confronti del segretariato, dell'azienda e soprattutto nei confronti dell'opinione pubblica, nonché dell'associazione e dei suoi membri. Il termine deriva dall’economia, in particolare dal diritto azionario, ma si applica anche al settore no profit, poiché anche qui occorre garantire un impiego oculato ed efficace dei mezzi, nonché una gestione il più possibile trasparente e responsabile, in linea con lo scopo dell’associazione.
Lavorare in modo efficace significa fare le cose in maniera tale da raggiungere il massimo effetto possibile con i mezzi a disposizione. Lavorare in maniera efficiente significa fare le cose in modo tale da raggiungere l’effetto desiderato con la minor spesa possibile in termini di tempo e denaro.
Con equilibrio dei poteri si intende il reciproco controllo degli organi dell’associazione, importante per il successo della stessa. Nell’equilibrio dei poteri rientrano: 1) la separazione dei poteri, ossia i dipendenti non possono essere al contempo membri del comitato direttivo. 2) Un’equilibrata ripartizione dei poteri all’interno del comitato direttivo e dell’intera associazione.
Termine inglese per «buon governo». Designa un efficace sistema di governo e regolamentazione di un’entità politico-sociale, come ad esempio uno Stato o un Comune. Il termine è ora usato anche per il governo di altre organizzazioni. Anche nel caso delle associazioni, in particolare per quelle medio-grandi, è auspicabile una gestione secondo i principi della good governance. La good governance si basa su tre principi: trasparenza, equilibrio dei poteri ed efficacia. Nel diritto, la separazione dei poteri è sancita all’art. 68 CC, «Esclusione dal diritto di voto».
Secondo il principio di piena concorrenza, nei rapporti commerciali le condizioni applicate alle persone alle quali si è legati da stretti rapporti (ad es. i congiunti) devono essere le stesse applicate alle persone totalmente estranee. Ciò presuppone la dichiarazione di eventuali conflitti d’interesse.
Anche all’interno dell’associazione esistono vari livelli di responsabilità: quale organo supremo, l’assemblea dei soci incarica il comitato direttivo di perseguire lo scopo sociale, nonché di sviluppare, monitorare e applicare la strategia. Il comitato direttivo si assume questo compito personalmente, o lo delega al segretariato o all'azienda. Laddove esiste un segretariato o un’azienda, il comitato direttivo non dovrebbe interferire con il settore operativo o le attività quotidiane. Un chiaro regolamento delle responsabilità e delle competenze tra l’assemblea dei soci e il comitato direttivo, nonché tra il comitato direttivo e il segretariato agevola la collaborazione. È meglio evitare di concentrare le funzioni su poche persone. La descrizione delle funzioni aiuta gli interessati di qualsiasi livello a svolgere i loro compiti e va aggiornata periodicamente, preferibilmente nell’ambito di discussioni sulla delimitazione delle competenze. In tal modo si crea una comprensione comune dei rispettivi compiti.
Le persone non appartenenti al comitato direttivo possono, su invito di quest’ultimo, partecipare alle sedute, in qualità di consulenti. Spesso si tratta della persona che dirige l'azienda o l'ufficio.
Chi è direttamente interessato da una decisione dell'assemblea dei soci o del comitato direttivo, non può partecipare al processo decisionale e deve astenersi. Lo stesso vale se la decisione coinvolge persone vicine, come il coniuge, i genitori, i nonni e i nipoti.
Domanda
Io e il mio partner lavoriamo nel settore terapeutico. Vorremmo spostare il fulcro della nostra offerta nel campo delle persone con disabilità. A questo scopo pensiamo di fondare un'associazione. Ho letto che per un'associazione bastano due persone. Io e il mio partner possiamo costituire l'associazione e lavorare come terapisti per conto dell'associazione?
La risposta
Un'associazione non può avere un fine economico (art. 60 CC). Se si propone di consentire ai soci di conseguire un reddito professionale o una parte di esso, l'associazione ha un fine economico. L'associazione gode di un trattamento preferenziale in materia di imposte e responsabilità. Qualsiasi tentativo di aggirare le norme vigenti è pertanto punibile. Nella vostra situazione, occorre scegliere un'altra forma giuridica oppure organizzare l'associazione in modo diverso.
In linea di principio le associazioni sono però autorizzate ad assumere personale per raggiungere i loro fini non economici. Ai sensi dell'art. 68 del Codice civile svizzero, tuttavia, i soci devono astenersi dalle risoluzioni che riguardano loro stessi, il coniuge o convivente e i parenti stretti. Nel vostro caso ciò significa che lei, nella sua funzione di rappresentante dell'associazione, non può incaricare se stessa o il suo partner di prestare le terapie, né auto-assumersi come terapista.
Sarebbe tuttavia possibile formulare un fine idealistico o caritatevole come scopo dell’associazione (ad es. la riduzione dei costi per le persone interessate). E poi cercare persone che hanno a cuore l’offerta per disabili e che sono disposte ad assumersi la responsabilità di membri del comitato direttivo dell’associazione da fondare. In qualità di organo esecutivo, il comitato direttivo potrebbe assumervi o assegnarvi l’incarico di prestare terapie per conto dell’associazione. Voi stessi potreste essere rappresentanti nel comitato direttivo con funzioni consultive.
Domanda
Stiamo cercando nuovi membri del comitato direttivo. Due coniugi hanno manifestato il loro interesse. In linea di principio è consentito ai parenti di fare parte dello stesso comitato direttivo?
La risposta
Sì, è consentito. Nei casi concreti, è tuttavia giustificato chiedersi se è lecito che i congiunti siedano nello stesso consesso. Vi sono argomenti a favore e a sfavore: sinergie, passaggio d'informazioni agevolato, concentrazione del potere ecc.
In definitiva, con l'elezione sono i soci a decidere circa l'opportunità di avere nel comitato direttivo persone della stessa famiglia. Occorre tenere presente che anche per loro vale l'obbligo di astensione nelle votazioni concernenti un negozio giuridico o una controversia giuridica ai sensi dell'art. 68 CC. Già solo per questo non è opportuno che il comitato direttivo sia composto esclusivamente o in grande maggioranza da persone con stretti legami familiari. In simili situazioni, deliberare secondo le regole è quasi impossibile.
L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Normalmente ha luogo una volta all’anno (assemblea ordinaria o statutaria). L’assemblea dei soci è il legislativo dell’associazione. Emana e modifica lo statuto, elegge il comitato direttivo e gli altri organi previsti dallo statuto (ad es. l’ufficio di revisione) e nomina i gruppi di lavoro e le commissioni. Esercita il controllo sul comitato direttivo, verificando e approvando (o eventualmente respingendo) il rapporto annuale (relazione d’esercizio), compresi i conti annuali. Con l’approvazione, l’assemblea dà scarico (discarico) al comitato direttivo. A seconda dello statuto, all’assemblea dei soci possono competere altre mansioni che non sono state assegnate a un altro organo. Anche lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea dei soci. I soci devono ricevere per tempo la convocazione all’assemblea e hanno diritto a presentare delle proposte. Possono prendere la parola in merito ai temi all'ordine del giorno, partecipare al dibattito e/o presentare controproposte. I soci possono richiedere la convocazione di un’assemblea. Per legge è sufficiente che ne faccia richiesta un quinto dei soci.
Domanda
Tutti i documenti della nostra associazione parlano di assemblea dei soci. Secondo un socio la definizione corretta dovrebbe invece essere assemblea generale. Chi ha ragione?
La risposta
Il termine «assemblea generale» è in effetti più frequente di «assemblea dei soci» o «assemblea sociale». Il diritto delle associazioni non usa questo termine, ma parla di «assemblea sociale» o semplicemente di «assemblea». Gli articoli 64 - 69 CC (Codice civile) disciplinano l'organizzazione delle associazioni al capitolo I «Assemblea sociale». In francese anche nel Codice civile si parla invece di «assemblée générale».
_x000D_ _x000D_Nel Codice delle obbligazioni (CO) il termine «assemblea generale» è usato in relazione alle società anonime e alle cooperative. Mentre un'associazione è orientata alle persone – anche nell'assemblea dei soci – la società anonima pone l'accento sul capitale e nell'assemblea generale riunisce gli azionisti.
_x000D_ _x000D_Gli statuti delle associazioni che parlano di «assemblea generale» non sono però per questo meno validi.
Domanda
L’associazione può essere composta solo dai membri del comitato direttivo?
La risposta
Un'associazione può non avere altri soci oltre ai membri del comitato direttivo. In questo caso l’assemblea dei soci è composta dai membri del comitato direttivo. È importante che anche una cosiddetta «associazione limitata ai membri del comitato direttivo» si attenga alle disposizioni previste dal diritto d’associazione: convocazione dell’assemblea, elezioni, procedure democratiche, obblighi di ricusazione ecc. Nel caso di un’associazione limitata ai membri del comitato direttivo è indispensabile nominare 1 o 2 revisori per la revisione dei conti, quale controllo e garanzia per il comitato direttivo che non può dare discarico a se stesso.
Lo statuto può stabilire che il comitato direttivo decide in merito all’accettazione dei soci. In tal modo il comitato direttivo decide se accettare altri soci o rimanere un'associazione limitata ai membri del comitato direttivo.
La direzione gestisce le attività dell’associazione per conto dell’assemblea dei soci. È l'organo di gestione delle attività. Quale potere esecutivo dell'associazione sviluppa e applica la strategia dell’associazione. È responsabile dell’adempimento dello scopo sociale, della strategia e del controllo, dell’organizzazione dell’attività o dell’azienda, dell’acquisizione e dell’utilizzo dei mezzi finanziari, della stesura del rapporto e dell’allestimento dei conti all’attenzione dell’assemblea dei soci. Un’associazione può affidare la gestione dell’attività a un ufficio o a un segretariato. In questo caso la direzione è responsabile della vigilanza. La direzione è eletta dall’assemblea dei soci, alla quale deve rendere conto mediante il rapporto annuale. I compiti e le competenze della direzione sono definiti dalla legge, dallo statuto e dalle risoluzioni sociali. La legge non prescrive né un numero minimo di membri della direzione, né settori obbligatori all'interno della direzione. Lo statuto può invece prevedere un numero minimo o massimo di membri e i settori all'interno della direzione.
Il comitato direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Ha il compito di amministrare l’attività dell’associazione e l’associazione stessa. È responsabile della gestione dell’associazione conformemente al suo scopo, nonché di un’adeguata organizzazione. Svolge mansioni direttive anche nei confronti del personale. In presenza di un’azienda o di un segretariato, la mansione direttiva si limita alla messa a punto e alla sorveglianza del rispetto delle linee guida strategiche in tutte le questioni.
Il comitato direttivo gestisce le attività dell’associazione in maniera conforme alla legge. È l'organo di gestione. Può delegare la gestione delle attività a un segretariato, a un’azienda o alla direzione di quest’ultima, ma mantiene sempre la responsabilità finale.
Gli organi sono le istanze che agiscono per l’associazione: l’assemblea dei soci è l’organo supremo, il comitato direttivo è l’organo di gestione, i revisori costituiscono l’ufficio per il controllo dei conti. Quale persona giuridica, l’associazione agisce attraverso i suoi organi.
L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione, al di sopra anche del comitato direttivo. Oltre all’elezione del comitato direttivo, le competono la modifica dello statuto e l’assegnazione degli incarichi al comitato direttivo. È destinataria del rapporto delle attività del comitato direttivo, al quale dà (o eventualmente non dà) scarico (discarico). Nella struttura democratica dell’associazione, l’assemblea dei soci è il legislativo, poiché emana lo statuto.
Numerose associazioni si avvalgono di collaboratrici e collaboratori, assunti in pianta stabile all’interno di un segretariato / ufficio incaricato dell'attività e/o dell'amministrazione ai fini della realizzazione dello scopo sociale. Il segretariato ha mansioni amministrative, il comitato direttivo strategiche.

