al servizio delle associazioni

Diritti e doveri

Aderendo all’associazione, il socio acquisisce diritti e si assume doveri. I principali diritti (e doveri) devono essere disciplinati nello statuto.

I diritti di partecipazione permettono di influenzare direttamente la formazione della volontà, l'organizzazione e l'amministrazione dell’associazione. I diritti d’uso non sono disciplinati dalla legge e di solito sono definiti nello statuto o nei regolamenti. Esistono inoltre diritti (leggi) di tutela scritti e diritti di tutela non scritti, di cui bisogna tenere conto.

Gli obblighi comprendono l’obbligo contributivo e l’obbligo di partecipazione (se stabiliti nello statuto). I soci hanno anche un obbligo di lealtà generale, ossia non possono contravvenire allo scopo e agli interessi dell’associazione.

Ulteriori informazioni su importanti aspetti di questo sottotema sono disponibili più avanti in questa pagina.

I soci costituiscono la base e il fondamento, nonché il vero e proprio sostegno dell’associazione. Sono pertanto lungi dall’essere un «male necessario». Per questo motivo è importante rispettare i diritti dei soci e curare i rapporti con loro.

Un’associazione può prevedere nel proprio statuto diverse categorie di soci. La denominazione delle singole categorie non è standard e deve essere spiegata nello statuto. Un’associazione può anche avere una sola categoria di soci. In molte associazioni i soci attivi partecipano agli eventi dell’associazione e versano il contributo sociale completo. In altre, proprio perché sono soci attivi e si impegnano a favore dell’associazione, possono essere esonerati dal versamento del contributo. Oppure, ad es. in un’associazione culturale i soci passivi che non utilizzano o non utilizzano più le strutture dell’associazione possono eventualmente versare un contributo sociale ridotto. Alcune persone possono anche non avere il diritto di voto, non essendo soci sotto l’aspetto giuridico, ma eventualmente solo simpatizzanti dell’associazione. I soci liberi sono esentati dal versamento del contributo sociale, ad es. perché lavorano o hanno lavorato per l’associazione. I sostenitori e le sostenitrici versano un importo superiore al contributo sociale stabilito. I soci onorari sono esentati, interamente o parzialmente, dall’obbligo di versare i contributi. I soci collettivi sono un gruppo di persone (ad es. una famiglia) o una persona giuridica che versano un contributo speciale e di norma hanno diritto a un solo voto nell'assemblea dei soci. Lo statuto può prevedere contributi e diritti d'uso differenti per ogni categoria di soci. I singoli statuti possono prevedere categorie proprie o prevedere altre disposizioni, rispetto a quelle qui indicate. Siccome in linea di massima tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, lo statuto deve indicare espressamente le deroghe a questo principio.

Domanda

Il nostro statuto prevede che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga per iscritto. Possiamo convocarla anche per e-mail?

La risposta

La convocazione di un'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 64 CC deve aver luogo secondo quanto previsto dallo statuto e/o eventualmente da una determinata pratica in uso nell'associazione. Se la convocazione è finora sempre avvenuta per lettera, un improvviso ricorso alla posta elettronica potrebbe essere contestato, se la convocazione non giunge a tutti i soci. È essenziale che tutte le persone aventi diritto a partecipare siano messe al corrente in buona fede e in tempo utile per poter partecipare.

Consigliamo pertanto di formulare con precisione nello statuto le modalità di convocazione. Vi sono varie possibilità di convocazione: per lettera, per e-mail, con un avviso nella bacheca dell'associazione, con un'inserzione sul giornale o sull'organo dell'associazione ecc.

La legge non prescrive una modalità per l'esercizio del diritto di mozione, nemmeno per la richiesta di un'assemblea dei soci straordinaria. Se lo statuto non prevede altrimenti, per le mozioni sono pertanto ammessi anche altri strumenti: e-mail, telefono ecc.
 

Il dibattito è una sorta di disputa verbale che, diversamente dalla discussione, segue regole formali e di solito serve ad approfondire gli argomenti in votazione. I dibattiti sono un importante elemento di democrazia all'interno delle associazioni e avvengono nell’ambito dell'assemblea dei soci sui punti all'ordine del giorno. Nella moderazione del dibattito è importante permettere una discussione aperta, senza limitare i soci nell'esposizione delle loro posizioni, ma facendo in modo che rispettino i tempi per i singoli temi. Un’attiva partecipazione dei soci è l’espressione del loro impegno concreto a favore dell’associazione.

I soci hanno il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, alle votazioni e alle elezioni, nonché ai relativi dibattiti. Hanno inoltre il diritto, insieme a un numero minimo di altri soci, di richiedere la convocazione di un’assemblea dei soci straordinaria. I soci possono avere particolari diritti d’uso, ad es. il diritto a prestazioni gratuite o a prezzo ridotto offerte dall’associazione. Il diritto di uscire dall’associazione è un diritto fondamentale dei soci. Questo diritto sussiste in particolare in caso di modifica dello scopo dell'associazione.

Nell’associazione, un organismo con strutture che sono l’essenza della democrazia, i diritti di partecipazione sono di fondamentale importanza. Essi permettono al socio di contribuire alla formazione della volontà e alla vita dell’associazione. Il socio ha diritto di partecipare all’assemblea, di eleggere gli organi dell’associazione e di votare sulle questioni pratiche. A seconda dell’attività dell’associazione, i diritti di partecipazione comprendono anche i diritti dei soci di usare le strutture dell’associazione e di partecipare alle manifestazioni.

In un’associazione i soci hanno diritti e doveri, che all’occorrenza possono essere fatti valere per vie legali. Un socio ha ad es. diritto ad esigere che le decisioni dell’assemblea siano riportate in maniera corretta. Ha il diritto di contestare le decisioni che violano la legge o lo statuto. A sua volta l’associazione può far valere per vie legali l’obbligo dei soci di pagare la quota sociale.

I diritti d’uso non sono disciplinati dalla legge. In genere sono definiti nello statuto o nei regolamenti. In questi diritti rientrano ad esempio: l’uso di impianti sportivi, locali, materiale, biblioteche, ludoteche ecc. L’associazione può stabilire le condizioni dell’esercizio di tali diritti d’uso.

Nell’assemblea i soci discutono apertamente i temi in votazione. Ogni socio ha diritto a partecipare alla discussione (dibattito, diritto di partecipazione).

L’elettorato è un diritto fondamentale dei soci. L’elezione dei membri della direzione permette di influire sulla gestione dell’associazione. Il diritto di elettorato attivo è il diritto di partecipare alle elezioni, esprimendo il proprio voto. Il diritto di elettorato passivo è il diritto di candidarsi e di essere eletto (eleggibilità).

Domanda

Nella nostra associazione le persone in formazione non versano la quota sociale. Hanno lo stesso diritto di voto?

La risposta

Siccome il principio della parità di trattamento vale per tutti i soci, anche le persone esonerate dal pagamento della quota sociale hanno pieno diritto di voto ed elezione. In realtà la parità di trattamento riguarderebbe anche la quota sociale. È tuttavia possibile prevedere nello statuto delle differenze giustificate da motivi oggettivi. 

Tutti i soci devono godere dello stesso trattamento, tranne quando lo statuto prevede delle differenze (categorie di soci).

Domanda

Da quando un'adesione all'associazione è valida a tutti gli effetti? Dall'inoltro della domanda d'iscrizione? Da quando è stata versata la quota sociale? Da quando la direzione ha espresso il proprio consenso?

La risposta

Normalmente l'ammissione dei soci è regolata dallo statuto. Altrimenti è di competenza dell'assemblea dei soci. L'ammissione di nuovi soci va in seguito inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci per essere votata.

È tuttavia anche consentito che sia la direzione a decidere in merito all'ammissione di nuovi soci. Se l'associazione desidera trasferire queste competenze alla direzione, la questione deve essere regolata nello statuto.

In linea di principio l'adesione è valida dal momento dell'ammissione da parte dell'assemblea dei soci o della direzione.

Nello statuto o nel regolamento possono però essere formulati ulteriori dettagli, come ad esempio che l'adesione è valida dal momento del versamento della quota sociale, oppure che inizia o termina con l'anno scolastico o l'anno civile.

Per ogni associazione è importante poter sempre distinguere tra soci e non soci.

Le tessere di socio sono rilasciate soprattutto dalle associazioni professionali o dalle associazioni che offrono ai soci servizi a prezzi ridotti o diritti d’uso.

La partecipazione alle votazioni è un diritto fondamentale dei soci. Presuppone anche il diritto ad essere convocati per tempo all’assemblea dei soci. Le questioni di merito sono evase all'interno dell'assemblea con una votazione. Il voto dei presenti è segreto o palese. Lo statuto può anche prevedere una clausola che permette, ad es. ai soci che abitano all'estero e non possono viaggiare, di votare per corrispondenza o di farsi rappresentare.

In un’associazione i soci hanno diritti e doveri, che all’occorrenza possono essere fatti valere per vie legali. Un socio ha ad es. diritto ad esigere che le decisioni dell’assemblea siano riportate in maniera corretta. Ha il diritto di contestare le decisioni che violano la legge o lo statuto. A sua volta l’associazione può far valere per vie legali l’obbligo dei soci di pagare la quota sociale.

I soci hanno un dovere di lealtà nei confronti dell’associazione. Se nuocciono agli interessi dell’associazione, contravvengono al dovere di lealtà. Ciò può comportare misure fino all’esclusione dall’associazione.

Con l’adesione all’associazione, i soci ne accettano lo statuto, impegnandosi a difendere gli interessi dell’associazione (dovere di fedeltà) e a versare i contributi sociali (obbligo di versare i contributi). Lo statuto può prevedere altri doveri, ad es. l’obbligo di assumere una carica o di partecipare all’assemblea. In caso di violazione degli doveri dei soci, possono essere comminate sanzioni, ossia multe, se previsto dallo statuto.

Lo statuto può prevedere sanzioni (pene) per i soci che violano gli interessi e i regolamenti dell’associazione.

In un’associazione i soci hanno diritti e doveri, che all’occorrenza possono essere fatti valere per vie legali. Un socio ha ad es. diritto ad esigere che le decisioni dell’assemblea siano riportate in maniera corretta. Ha il diritto di contestare le decisioni che violano la legge o lo statuto. A sua volta l’associazione può far valere per vie legali l’obbligo dei soci di pagare la quota sociale.

Con l’adesione all’associazione, i soci ne accettano lo statuto, impegnandosi a difendere gli interessi dell’associazione (dovere di fedeltà) e a versare i contributi sociali (obbligo di versare i contributi). Lo statuto può prevedere altri doveri, ad es. l’obbligo di assumere una carica o di partecipare all’assemblea. In caso di violazione degli doveri dei soci, possono essere comminate sanzioni, ossia multe, se previsto dallo statuto.

Alcune categorie di soci possono essere esentate dal pagamento dei contributi sociali, se questa possibilità è disciplinata nello statuto. Ad es. i membri della direzione o i soci onorari possono essere esentati dall'obbligo di versare i contributi.

Oltre all’obbligo di versare i contributi, lo statuto può prevedere un obbligo di versamenti suppletivi da parte dei soci. In caso contrario, il socio non ha l’obbligo di versare all’associazione altro denaro oltre al contributo sociale.

Se lo statuto prevede dei contributi sociali – come è generalmente il caso – i soci sono tenuti a versarli. Se non sono menzionati nello statuto, non è possibile prelevare contributi sociali.

Domanda

La nostra direzione lavora molto, senza ricevere nessuna indennità. Ai singoli membri della direzione possiamo almeno condonare la quota sociale annua?

La risposta

In linea di principio tutti i membri dell'associazione hanno gli stessi diritti e doveri. E ciò vale anche per il versamento annuale della quota sociale. Si può fare un'eccezione solo se lo statuto prevede una disposizione di questo genere. Ad esempio: «La direzione e i soci onorari sono esonerati dall'obbligo di versare la quota sociale».

I temi trattati durante la seduta o l’assemblea sono detti argomenti all’ordine del giorno. Nella Svizzera italiana si usa anche il termine di trattande.

Ogni proposta può avere una controproposta. Esempio: proposta di locazione di un nuovo locale. Una controproposta suggerisce l'acquisto di uno stabile. Entrambe le proposte sono messe in votazione, una dopo l’altra. Sarà accettata quella che raccoglie la maggioranza dei voti.

Domanda

Il nostro statuto prevede che la convocazione dell'assemblea dei soci avvenga per iscritto. Possiamo convocarla anche per e-mail?

La risposta

La convocazione di un'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 64 CC deve aver luogo secondo quanto previsto dallo statuto e/o eventualmente da una determinata pratica in uso nell'associazione. Se la convocazione è finora sempre avvenuta per lettera, un improvviso ricorso alla posta elettronica potrebbe essere contestato, se la convocazione non giunge a tutti i soci. È essenziale che tutte le persone aventi diritto a partecipare siano messe al corrente in buona fede e in tempo utile per poter partecipare.

Consigliamo pertanto di formulare con precisione nello statuto le modalità di convocazione. Vi sono varie possibilità di convocazione: per lettera, per e-mail, con un avviso nella bacheca dell'associazione, con un'inserzione sul giornale o sull'organo dell'associazione ecc.

La legge non prescrive una modalità per l'esercizio del diritto di mozione, nemmeno per la richiesta di un'assemblea dei soci straordinaria. Se lo statuto non prevede altrimenti, per le mozioni sono pertanto ammessi anche altri strumenti: e-mail, telefono ecc.
 

Il dibattito è una sorta di disputa verbale che, diversamente dalla discussione, segue regole formali e di solito serve ad approfondire gli argomenti in votazione. I dibattiti sono un importante elemento di democrazia all'interno delle associazioni e avvengono nell’ambito dell'assemblea dei soci sui punti all'ordine del giorno. Nella moderazione del dibattito è importante permettere una discussione aperta, senza limitare i soci nell'esposizione delle loro posizioni, ma facendo in modo che rispettino i tempi per i singoli temi. Un’attiva partecipazione dei soci è l’espressione del loro impegno concreto a favore dell’associazione.

Nell’assemblea i soci discutono apertamente i temi in votazione. Ogni socio ha diritto a partecipare alla discussione (dibattito, diritto di partecipazione).

Se numerosi soci si sono iscritti per prendere la parola durante l'assemblea, vale la pena di fissare un limite di tempo massimo ai vari interventi. Con una mozione d’ordine, i partecipanti possono chiedere la limitazione del tempo di parola anche nel corso dell’assemblea. L’assemblea dovrà votare questa mozione.

La lista in cui figurano i singoli temi da trattare durante la seduta o l’assemblea è detta lista degli argomenti all’ordine del giorno. Nella Svizzera italiana si parla anche di lista delle trattande.

Domanda

Quali elementi deve considerare un'associazione che intende modificare lo statuto?

La risposta

Un'associazione desidera darsi un nuovo scopo, un nuovo nome oppure acquisire nuovi soci donatori. Simili cambiamenti richiedono una modifica dello statuto sociale.

La revisione dello statuto è di competenza dell'assemblea dei soci, eventualmente con la maggioranza qualificata dei votanti. Per modifiche importanti dello statuto, che fanno prevedere accese discussioni, vale la pena di convocare un'assemblea dei soci straordinaria dedicata esclusivamente a questo tema. La direzione invia ai soci le proposte di modifica insieme alla convocazione, entro il termine prescritto dallo statuto. In caso di una revisione totale o di modifiche di grande portata è utile una rappresentazione sinottica (versione in vigore giustapposta al nuovo testo).

Durante l'assemblea dei soci le norme da rivedere vengono discusse separatamente. Alla fine si votano tutte insieme. Dopo l'assemblea, con l'invio del verbale le modifiche del nome e dello scopo sociale devono essere comunicate anche ai soci che erano assenti. Se un socio non è d'accordo con la modifica dello scopo sociale, in base all'art. 74 CC può uscire dall'associazione. Se l'associazione è iscritta nel registro di commercio, è necessario notificare la modifica del nome e dello scopo. È consigliabile informare anche i principali sostenitori finanziari prima dell'invio del successivo rapporto annuale.

La mozione di merito concerne un tema concreto, diversamente dalla mozione d’ordine che riguarda la procedura durante l’assemblea.

Le mozioni d'ordine riguardano lo svolgimento dell'assemblea: modifica della successione dei punti all'ordine del giorno (trattande), voto segreto, limitazione del tempo di parola, interruzione della discussione, rifiuto dell'operazione, ripresa di un'operazione già trattata, rinvio o interruzione dell'assemblea ecc. Una mozione d'ordine può essere presentata in ogni momento e viene messa immediatamente ai voti.

Domanda

La settimana prossima si tiene la nostra assemblea dei soci. La mozione di un socio ci è giunta dopo il termine fissato dallo statuto. Il socio propone di mantenere invariata la quota sociale. La direzione propone invece di aumentarla. Dobbiamo mettere all'ordine del giorno la mozione del socio?

La risposta

Siccome l'oggetto «Quota sociale» è già all'ordine del giorno, la mozione inoltrata concerne un punto in agenda. Il termine ultimo per l'iscrizione di una mozione all'ordine del giorno riguarda solo i nuovi oggetti da trattare.

La mozione del vostro socio deve pertanto essere presentata e messa in votazione. Un socio deve inoltre avere la possibilità di presentare una mozione (concernente un punto all'ordine del giorno) anche durante l'assemblea stessa. Solo questa procedura rende possibile una discussione democratica che permetta di pervenire a una decisione.

Domanda

Siccome un membro della direzione è spesso causa di controversie, desideriamo revocare il suo mandato. Come dobbiamo procedere?

La risposta

Per principio i membri della direzione non possono destituire un collega o votare per sospenderlo dall'incarico. I membri della direzione sono eletti dall'assemblea dei soci, che è l'unico organo autorizzato a rimuoverli dall'incarico.

Dopo una decisione presa a maggioranza al suo interno, la direzione può proporre all'assemblea dei soci di non rieleggere più il collega. Spetterà tuttavia all'assemblea dei soci dare seguito alla richiesta, oppure ignorarla. Non è però detto che la mancata rielezione riesca a risolvere la situazione di conflitto. Spesso i problemi non sono semplicemente legati a una persona. Cercare le cause del conflitto e discuterne insieme è probabilmente una scelta più efficace.

Obbligo d’iscrizione

L’assemblea dei soci deve essere annunciata per tempo, per dare ai soci la possibilità di partecipare adeguatamente preparati. I punti all’ordine del giorno devono essere descritti con chiarezza per permettere a tutti di farsi un’idea in merito alla portata del tema e di decidere se intendono partecipare all’assemblea. In caso di esclusione di un socio, il nome della persona interessata deve figurare, mentre in caso di elezioni non è necessario menzionare preliminarmente il nome dei candidati e delle candidate. Durante l’assemblea è possibile proporre anche nuove persone.

Nell’assemblea dei soci si discutono sia le proposte della direzione, sia quelle dei soci. La proposta principale è quella che concerne il punto-chiave di una questione, ad es. affittare un nuovo locale in un'altra località. La controproposta potrebbe ad es. essere ‘affittare un locale più grande’. Una proposta di modifica della proposta principale potrebbe essere ‘ristrutturare il locale già esistente’. Nell'assemblea, per ogni proposta può essere presentata una controproposta o una proposta di modifica.

Domanda

La quota sociale annuale deve essere messa all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci, anche se rimane uguale tutti gli anni?

La risposta

Di regola l'importo della quota sociale è stabilito dall'assemblea dei soci. Se tale importo è definito nello statuto, può essere aumentato o diminuito solo mediante una modifica dello statuto. In questo caso la questione può essere sollevata solo con una corrispondente proposta della direzione o di un socio nell'ordine del giorno.

Se l'importo della quota sociale non è definito nello statuto, la sua definizione rientra nell'attività ordinaria dell'assemblea dei soci. In questo caso è opportuno inserire ogni anno nell'ordine del giorno il punto «quota sociale». La direzione potrà ad esempio chiedere di mantenere l'importo invariato. A loro volta i soci potranno presentare una controproposta.

Lo statuto stabilisce il termine ultimo di inoltro delle proposte dei soci all'attenzione dell'assemblea dei soci.

Durante un’assemblea, in merito a uno stesso oggetto ci possono essere più proposte che devono essere vagliate una dopo l’altra e votate a diversi livelli, finché ne rimane una sola che sarà la proposta principale. In votazione una proposta viene contrapposta all'altra. Quella che ottiene più voti elimina l’altra e così via. In linea di principio, prima si regolano i dettagli e poi si vota in merito alla proposta principale. Si parla di decisioni eventuali, poiché dipendono dall'accettazione o dal rifiuto finale della proposta principale.

In un’associazione i soci hanno diritti e doveri, che all’occorrenza possono essere fatti valere per vie legali. Un socio ha ad es. diritto ad esigere che le decisioni dell’assemblea siano riportate in maniera corretta. Ha il diritto di contestare le decisioni che violano la legge o lo statuto. A sua volta l’associazione può far valere per vie legali l’obbligo dei soci di pagare la quota sociale.

Con l’adesione all’associazione, i soci ne accettano lo statuto, impegnandosi a difendere gli interessi dell’associazione (dovere di fedeltà) e a versare i contributi sociali (obbligo di versare i contributi). Lo statuto può prevedere altri doveri, ad es. l’obbligo di assumere una carica o di partecipare all’assemblea. In caso di violazione degli doveri dei soci, possono essere comminate sanzioni, ossia multe, se previsto dallo statuto.

In caso di violazione dei doveri dei soci, l’associazione può applicare sanzioni, come una multa, un richiamo, la sospensione e l’esclusione. Le sanzioni applicate dall’associazione devono essere previste nello statuto.

Lo statuto può prevedere sanzioni (pene) per i soci che violano gli interessi e i regolamenti dell’associazione.